La sicurezza sul lavoro e la differenza di genere
Nel D.lgs 81/08 è presente una specifica menzione della necessità di considerare anche l’eventuale impatto delle differenze di genere in linea con le indicazioni dell’Unione Europea.
Va considerato non solo con attenzione le questioni di genere, le “gender issues”, ma ci si deve soffermare anche sul tema della discriminazione di genere.
Valutare i rischi in una prospettiva “gender sensitive” contribuisce al contrasto alle discriminazioni di genere nel lavoro.
In estrema sintesi, si può affermare che “è sicuramente vero che le donne subiscono, in media, meno infortuni degli uomini nei luoghi di lavoro e che per loro il vero pericolo è la strada”. Infatti, proprio lungo il tragitto casa-lavoro (o viceversa) che si registra la metà degli infortuni mortali per le donne.
È anche evidente che la segregazione occupazionale, legata alla persistente concentrazione delle lavoratrici in alcuni settori, si riflette in modo diretto e immediato negli andamenti degli indici infortunistici.
Il D.lgs 81/08 all’art. 28 prevede che il datore di lavoro consideri tutti i rischi “compresi (…) quelli connessi alle differenze di genere (…)” che di fatto si riferisce alle “gender issues”.
La norma infatti impone una precisa e puntuale considerazione delle possibili diverse condizioni di esposizione al rischio per uomini e donne sono sottoposti.
È dunque il quadro normativo vigente che impegna i datori di lavoro “a superare l’impostazione tradizionale, che fino a ieri dedicava mirata attenzione alla posizione delle lavoratrici, in sede di valutazione dei rischi, solo in relazione alle situazioni peculiari della gravidanza e dell’allattamento”.
Adesso, infatti, si chiede di considerare, in sede di valutazione dei rischi, una gamma di problematiche ben più ampia, essendo necessario individuare (ed evidenziare) tutti i rischi per la salute che manifestano una maggior rilevanza statistica per le donne.