Nuove procedure per le mascherine chirurgiche
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- 22 Settembre 2020
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27) ha individuato nuove procedure per la valutazione in deroga delle maschere antipolvere e chirurgiche.
A questo scopo all'interno dell’Istituto Superiore di Sanità è stato creato il «Gruppo di lavoro dispositivi medici Covid-19» incaricato di effettuare queste valutazioni, limitatamente al periodo di emergenza, per le maschere facciali a uso medico anche prive del marchio CE.
Le maschere chirurgiche coprono naso, bocca e mento per costituire una barriera che limita il passaggio degli eventuali agenti infettivi da chi le indossa a chi lo circonda, e non viceversa.
Per questo motivo non sono considerate DPI. Il loro utilizzo diffuso, infatti, produce una sorta di protezione collettiva e non individuale.
Rispondono allo standard UNI EN 14683:2019 e sono disponibili in tre versioni: tipo I, tipo II e tipo IIR.
Per gli obiettivi di prevenzione dal contagio della popolazione civile sono idonee le tipo I, essendo prodotte proprio per essere utilizzate in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche. Non sono progettate per essere indossate da operatori sanitari in sala operatoria o in altre attività mediche con requisiti analoghi.
Le maschere antipolvere, invece, sono DPI che proteggono chi le indossa dalle particelle aeree aerodisperse e, secondo l’Organizzazione mondiale per la sanità, il loro utilizzo deve essere lasciato al personale sanitario addestrato. La loro produzione è regolata dallo standard UNI EN 149:2009 e anche per loro è previsto un procedimento per la valutazione in deroga, in questo caso gestito dall’INAIL.
Dal 4 agosto 2020, per le maschere chirurgiche, l’Istituto Superiore di Sanità (www.iss.it) ha messo a disposizione una nuova modulistica per la domanda e l’autocertificazione, nonché nuove note esplicative e descrizione del flusso di autorizzazione in deroga.