Pubblicazione della Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 - Il ruolo del Preposto
Il 20 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 il testo della Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, Conversione del Decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, che porta molte novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, configurandosi come una sorta di mini-riforma del Testo Unico.
Infatti, l’Articolo 13 del decreto “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” apporta una serie di modifiche al D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, che riguardano diversi argomenti, tra cui
- il ruolo del preposto,
- la formazione e l’addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti,
- vigilanza,
- contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione,
- il sistema informativo nazionale per la prevenzione.
Questi sono solo alcuni degli aspetti coinvolti dalle modifiche, che interessano l’Allegato I e molti articoli significativi (articoli 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99).
IL RUOLO DEL PREPOSTO
All’Articolo 18, comma 1, dopo la lettera b), viene aggiunta la b-bis), che introduce l’obbligo per il Datore di Lavoro e i Dirigenti di “individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
Nell’Articolo 19, comma 1, la lettera a), viene sostituita nel modo seguente: sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
Inoltre, dopo la lettera f), viene inserita la f-bis): in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
In sintesi, il Preposto, già figura fondamentale nell’organizzazione aziendale e nelle attività di vigilanza, assume un ruolo ancora più importante, perché oltre ad essere un punto di riferimento per i lavoratori coordinati, un segnalatore e “consigliere” del Datore di Lavoro, diventa ora “decisore”, acquisendo il potere di intervenire per modificare comportamenti non conformi e, se necessario, di interrompere l’attività.
Per poter ricoprire questo ruolo, è quindi necessario che il Preposto abbia una forte attitudine decisionale ed una propensione ad assumersi la responsabilità, oltre ovviamente ad essere adeguatamente formato.
Pertanto, il nuovo decreto modifica il Testo Unico anche per ciò che riguarda la formazione e l’addestramento, partendo dalla sostituzione del comma 7 dell’Articolo 37: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo”.
Nel caso specifico dei preposti, viene aggiunto il comma 7-ter: “Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.”