Conversione del Decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 - Formazione e Addestramento

Conversione del Decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 - Formazione e Addestramento

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Come anticipato nel post del 4 gennaio 2022, la Legge di Conversione n. 215 del 17/12/21 apporta una serie di modifiche al D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, che riguardano diversi argomenti, tra cui la formazione e l’addestramento, partendo dalla sostituzione del comma 7 dell’Articolo 37: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo”.

Con l’integrazione al comma 2 dell’Articolo 37 riportata di seguito, la Legge prevede che venga adottato un nuovo Accordo Stato-Regioni, che sostituisca e accorpi i precedenti:

Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Dovremo quindi attendere ancora 6 mesi per chiarire quali saranno le modalità di erogazione della formazione obbligatoria ed i contenuti minimi.

Dopo ormai 15 anni dal primo Accordo Stato-Regioni del 2006 in cui la FAD era giudicata “una metodologia di complessa progettazione e gestione e verifica/certificazione”, dopo tanti cambiamenti tecnologici e dopo il cambiamento dell'organizzazione del lavoro causato dalla pandemia, con la diffusione del telelavoro e dello smartworking, certamente l'aspettativa riguarda modalità di erogazione della formazione in E-learning e similari.

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Invece, ad esempio, nel caso specifico dei preposti, il Decreto 146 aggiunge il comma 7-ter: “Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

E’ anche vero però, che in diverse occasioni e soprattutto con lo stato emergenziale degli ultimi due anni, la videoconferenza è ritenuta equivalente alla formazione in presenza, perché permette una comunicazione sincrona tra discente e docente.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni farà sicuramente chiarezza determinando anche quali modalità adottare per verificare l’efficacia della formazione effettuata.

Diverso è il discorso in merito all’addestramento, soprattutto in ambito industriale, dove la prova pratica è necessaria e deve essere effettuata in presenza.

La Legge di Conversione integra il comma 5 dell’Art. 37 del T.U. specificando che “L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

E’ doveroso però aggiungere che, anche per l’addestramento, si stanno diffondendo sempre di più modalità remote, utilizzando tecnologie come dispositivi olografici e realtà aumentata. Per molti sembrerà ancora fantascienza, eppure il futuro si avvicina…decreto dopo decreto.