Rischio di esposizione al gas radon negli ambienti di lavoro: modificate le disposizioni vigenti

Rischio di esposizione al gas radon negli ambienti di lavoro: modificate le disposizioni vigenti

Entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 203/2022

Decreto 203-2022 - Radon

In data 18 gennaio 2023 è entrato in vigore il D.Lgs 203 del 25 novembre 2022, con cui sono state modificate alcune disposizioni relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, per gli aspetti relativi alla valutazione del rischio di esposizione al gas radon negli ambienti di lavoro.

Il livello massimo di riferimento, espresso in termine di valore medio annuo di concentrazione dell’attività del radon nell’aria, è fissato in 300 Bq m-3 nei luoghi di lavoro.

Sono soggetti alle disposizioni del Decreto 203/2022 i datori di lavoro, cioè gli “esercenti” che espongono i lavoratori al radon in ambienti chiusi e, in particolare:

  • nei luoghi di lavoro sotterranei;
  • nei luoghi di lavoro ubicati in locali semi-sotterranei o situati al piano terra. Tali luoghi devono essere identificati in un apposito piano predisposto da ciascuna Regione o Provincia autonoma. Detto piano, che ricomprende le aree in cui viene stimato che la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici, deve essere predisposto entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del Piano nazionale d’azione per il radon;
  • nei luoghi di lavoro che vengono identificati nel Piano nazionale d’azione del radon;
  • negli stabilimenti termali.

OBBLIGHI NEL CASO IN CUI NON SI SUPERI LA CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA DEL RADON IN ARIA

Nel caso in cui la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata non superi il livello massimo di riferimento di 300 Bq m-3, è previsto l’obbligo per l’esercente di:

  • elaborare e conservare per otto anni un documento contenente l’esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del DVR;
  • ripetere le misurazioni ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati interventi:
    • di manutenzione straordinaria dell’edificio; o
    • di restauro e di risanamento conservativo; o
    • interventi di ristrutturazione edilizia;

che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra o volti a migliorare l’isolamento termico.

OBBLIGHI NEL CASO IN CUI SI SUPERI LA CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA DEL RADON IN ARIA

Nel caso in cui la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata risulta essere superiore al livello massimo di riferimento di 300 Bq m-3, è previsto l’obbligo per l’esercente di porre in essere tutte le misure correttive atte a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi del supporto di un esperto in interventi di risanamento radon e intervenendo tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali.

Dette misure correttive devono essere:

  • completate entro due anni dalla data di rilascio della relazione tecnica predisposta dal servizio di dosimetria riconosciuto, che ha effettuato la misurazione della concentrazione media annua dell’attività del radon;
  • verificate sotto il profilo dell’efficacia, mediante l’effettuazione di una nuova misurazione.

Nel caso in cui la nuova misurazione evidenzi che la concentrazione del radon:

  • è inferiore a 300 Bq m-3, l’esercente deve:
    • garantire il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure correttive adottate;
    • ripetere le misurazioni con cadenza quadriennale;
  • è rimasta superiore a 300 Bq m-3, nonostante l’adozione delle misure correttive, l’esercente deve far effettuare, da un esperto di radioprotezione, la misurazione della dose d’efficacia annua, il cui livello di riferimento è stato determinato in 6 mSv o del corrispondente valore di esposizione integrata annua fissato in 895 kBq h m-3.

Nel caso i cui la valutazione della dose efficace annua o del corrispondente valore di esposizione integrata risulti essere:

  • inferiore al livello di riferimento, l’esercente deve:
    • tenere sotto controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei lavoratori fintanto che le ulteriori misure correttive adottate non riducano la concentrazione media annua di attività di radon nell’aria;
    • conservare i risultati delle valutazioni per un periodo non inferiore a dieci anni;
  • superiore al valore previsto, l’esercente deve adottare tutte le disposizioni previste per la protezione dall’esposizione dei lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti. Si consiglia pertanto di avvalersi della competenza dell’esperto di radioprotezione al fine di individuare correttamente le azioni che devono essere intraprese.

Il Decreto 203/2022 prevede che nel caso di superamento nei luoghi di lavoro del livello massimo di riferimento di 300 Bq m-3, l’esercente deve inviare apposita comunicazione contenente la descrizione delle attività svolte e la relazione tecnica rilasciata dal servizio di dosimetria riconosciuto, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) competenti per territorio.

Agli stessi enti, al termine delle misurazioni di concentrazione media annua di attività di radon in aria successive all’attuazione delle misure correttive, deve essere inviata una ulteriore comunicazione contenente la descrizione delle misure correttive attuate, corredata dei risultati delle misurazioni di verifica effettuate.

Le comunicazioni in questione devono essere inviate entro un mese dal rilascio della relazione delle misurazioni effettuate.

radon-test

Le principali modifiche apportate dal Decreto hanno riguardato:

La definizione di luogo di lavoro sotterraneo, intendendo “un locale o un ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno”

Il D.lgs 203/22 (art. 1, par. 1, lett. t) introduce il nuovo punto 86-bis) nell’articolo 7, comma 1, del D.Lgs 101/20 del 31/07/20

L’obbligo per l’esercente dei luoghi di lavoro ubicati in locali semi-sotterranei e situati al piano terra, di dover completare la misurazione della concentrazione media annua del radon entro i successivi 18 mesi dalla data di pubblicazione, da parte delle Regioni e Province autonome Trento e Bolzano, dell’elenco delle aree prioritarie nelle quali la stima della percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq m-3 è pari o superiore al 15 per cento, predisposta sulla base delle misurazioni effettuate da detti Enti.

Il D.lgs 203/22 (art. 5, par. 1, lett. a) introduce il nuovo comma 1-bis) nell’articolo 17 del D.Lgs 101/20 del 31/07/20

L’applicazione di alcuni provvedimenti di sicurezza precedentemente esclusi, nel caso in cui, nonostante l’adozione delle misure correttive, la concentrazione media annua di radon resti superiore al livello di riferimento di 6 mSv in termini di dose efficace annua o del corrispondente valore di esposizione integrata annua fissato in 895 kBq h m-3

Il D.lgs 203/22 (art. 5, par. 1, lett. b) sostituisce l’ultimo periodo del comma 4 nell’articolo 17 del D.Lgs 101/20 del 31/07/20

La sanzione dell’arresto da uno a sei mesi o l’ammenda da euro 2.000 ad euro 15.000 (art. 205 del D.Lgs 101/20 del 31/07/20), per l’esercente che:

  • non completa le misurazioni entro 18 mesi decorrenti dalla data della pubblicazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, delle aree prioritarie nelle quali la stima della percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq m-3 è pari o superiore al 15 per cento, per i luoghi di lavoro svolti in locali semi-sotterranei e situati al piano terra;
  • nei luoghi di lavoro soggetti all’obbligo di misurazione del radon, non ripete le misurazioni previste ogni otto anni nel caso in cui la concentrazione media annua di attività di radon in aria non superi il livello di riferimento o ogniqualvolta siano realizzati gli interventi di manutenzione straordinaria, o di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra nonché gli interventi volti a migliorare l’isolamento termico.