Aggiornamento circolare Regione Veneto “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” del 26/03/2020

Aggiornamento circolare Regione Veneto “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” del 26/03/2020

Coronavirus COVID-19

La Regione del Veneto ha aggiornato nuovamente la circolare con la quale, in relazione alla prevenzione del contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro, integra le indicazioni operative già fornite precedentemente.

Rispetto alla versione precedente:

  • È stato inserito il sommario degli argomenti
  • Sono stati aggiornati i riferimenti normativi
  • È stato integrato il paragrafo “Formazione” (pag. 6)
  • È stato inserito il paragrafo “Verifiche e manutenzioni periodiche” (pag. 7)
  • È stato integrato il paragrafo “Scenari operativi” (pag. 7)
  • È stato modificato il paragrafo “Tutela del lavoratore fragile” (pag. 11)

Nello specifico, vediamo le novità principali:

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Fino al termine dell’emergenza, sono consentiti corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza (ex art. 37 del d.lgs. n. 81/2008) a distanza, mediante collegamento telematico in videoconferenza che assicuri l’interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito). La circolare precisa che la formazione erogata con le suddette modalità è equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza. La registrazione delle presenze, in entrata e in uscita, avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così come l’effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto.

La circolare specifica che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai soli moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).

VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Ai sensi del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Tale disposizione è applicabile anche alle verifiche ed alle manutenzioni previste dal decreto legislativo n. 81/2008 e dalle altre norme in materia di sicurezza; tra queste la circolare cita, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’articolo 71 del d.lgs. n. 81/2008, degli impianti di messa a terra, dei mezzi di sollevamento, la manutenzione di estintori e degli altri presidi antincendio quali luci di emergenza, porte antincendio, etc.

Tali attività, fatte salve situazioni di rischio grave e immediato, possono essere posticipate, purché tempestivamente completate al termine dell’emergenza sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La circolare regionale precisa che le visite mediche preassuntive, preventive, su richiesta del lavoratore e al rientro dopo assenza per motivi di salute per un periodo superiore a 60 giorni consecutivi possono essere gestite anche con una valutazione documentale e/o con una valutazione clinica parziale, purchè il medico competente la ritenga sufficiente per esprimere il giudizio di idoneità. Questa modalità di valutazione può essere adottata per il solo periodo in cui vigono le misure di restrizione volte a contenere l’infezione da COVID-19.

Per quanto riguarda le visite mediche periodiche, esse rappresentano certamente un’occasione utile per intercettare possibili casi o soggetti a rischio, nonché per le informazioni e le raccomandazioni che il Medico Competente può fornire nel corso della visita; tuttavia, tenuto conto dello scenario epidemiologico, delle esigenze di contenere al massimo la diffusione dell’epidemia in atto, nonché della riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale anche in termini di sospensione di tutte le prestazioni sanitarie non urgenti, si ritiene comunque opportuno e praticabile, senza alcun effetto pregiudizievole per la salute dei lavoratori, differire le visite mediche e gli accertamenti integrativi periodici per un tempo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive adottate a livello nazionale. Alla ripresa dell’attività ordinaria, la programmazione delle visite mediche dovrà necessariamente privilegiare quelle differite.

SCENARI OPERATIVI

Nella circolare vengono riportati alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione da parte del Datore di Lavoro:

  • Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro: non adibire ad attività lavorativa;
  • Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto6 con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro: non adibire ad attività lavorativa;
  • Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118;
  • Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di COVID-19: collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine dell’identificazione di eventuali contatti.
  • Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa: acquisire le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2, al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista;
  • Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa: disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente.

TUTELA DEL LAVORATORE “FRAGILE”

Le previsioni del protocollo nazionale di regolamentazione condiviso con le parti sociali in data 14 marzo 2020, in base al quale spetta al Medico Competente segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei lavoratori, risultano inapplicabili nelle forme previste. Le principali motivazioni consistono non solo nelle evidenti esigenze di tutela della privacy e di rispetto del segreto professionale, ma anche nel fatto che situazioni di particolare fragilità potrebbero derivare da condizioni cliniche non correlabili all’attività professionale, oppure non note al Medico Competente, così come potrebbero appartenere a lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria.
Per l’individuazione di situazioni di particolare fragilità, in assenza di ulteriori indicazioni di livello nazionale, si ritiene che i criteri siano quelli generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08 marzo 20207 e successivamente precisati dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 188.

Fonte: Regione Veneto