Novità 2025 sulla formazione: cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni

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Restare aggiornati sulla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro è fondamentale per garantire la conformità e tutelare sia i lavoratori che i datori di lavoro. Una novità di grande rilievo è l'approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni dell'Accordo del 17 aprile 2025, accordo che regolamenta la formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro (SSL). Questo accordo rappresenta un testo unico che abroga e sostituisce i precedenti accordi del 21 dicembre 2011, del 22 febbraio 2012, del 7 luglio 2016 e del 25 luglio 2012, creando un quadro normativo semplificato ma con importanti modifiche pratiche. In attesa della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vediamo insieme i punti salienti.

  1. Verifica finale di apprendimento obbligatoria per tutti: ogni corso di formazione o aggiornamento sulla sicurezza deve concludersi con una verifica obbligatoria per tutti i partecipanti. Le modalità possono variare (test, colloquio, prove pratiche), se in videoconferenza vanno sempre fatte in modalità sincrona e non differita. Per i corsi base la verifica dovrà consistere in 30 domande con tre risposte alternative, per i corsi di aggiornamento in 10 domande con tre risposte alternative; l'esito è positivo con almeno il 70% di risposte corrette.
  2. Valutazione del gradimento obbligatoria per tutti i corsi. La valutazione del grado di soddisfazione viene fatta in relazione a: qualità didattica, qualità organizzativa e utilità percepita e rispondenza alle aspettative.
  3. Obbligo di verifica dell'efficacia della formazione: l'Accordo stabilisce che il datore di lavoro deve verificare l'efficacia della formazione svolta. Questa valutazione va fatta dopo il corso, durante l'attività lavorativa, per capire se le competenze apprese vengono effettivamente applicate. Strumenti suggeriti includono l'analisi degli infortuni/mancati infortuni, questionari ai lavoratori o check-list.
  4. Formazione a distanza regolamentata, ma con limiti: l'Accordo formalizza l'utilizzo di modalità a distanza come la videoconferenza sincrona (VCS) e l'e-learning. La VCS è equiparata alla presenza per le parti teoriche, ma le parti che richiedono addestramento o prova pratica devono essere svolte in presenza fisica. Per la VCS ogni discente deve essere collegato all’evento formativo tramite PC o tablet a suo uso esclusivo; non sono più ammesse “classi di discenti” collegate da un unico dispositivo e non è ammesso l’uso dello smartphone (quest'ultimo requisito è valido anche per l'e-learning).
  5. Quinquennio mobile e mantenimento delle abilitazioni: per figure come RSPP/ASPP, Coordinatori per la sicurezza e operatori di attrezzature che richiedono una specifica abilitazione, l'aggiornamento è quinquennale. Se l'aggiornamento non viene fatto entro i 5 anni, non si può più esercitare la funzione o utilizzare l'attrezzatura. L'assenza di aggiornamento per un periodo (fino a 10 anni) non invalida il corso base, ma per tornare a operare è necessario completare l'aggiornamento mancante nel quinquennio precedente all'incarico/uso.
  6. Requisiti dei soggetti formatori: l'Accordo definisce i requisiti del Responsabile del Progetto Formativo (RPF), del Docente e del Tutor. Di rilievo la figura chiave del RPF, che oltre a possedere le qualifiche del docente, deve avere esperienza almeno triennale in SSL. Restano invariati i requisiti del Docente (requisiti D.I. 6 Marzo 2013 + specifici).
  7. Documentazione delle attività formative: l'Accordo definisce puntualmente i contenuti dei Verbali delle verifiche finali, del Fascicolo del corso (da conservare per 10 anni) e del Progetto formativo (il documento in uscita dell’intero processo di progettazione).
  8. Nuove scadenze: alcuni obblighi formativi hanno tempistiche specifiche dettate dal nuovo Accordo:
    1. Il corso per Datore di Lavoro che svolge il ruolo RSPP (modulo base di 16 ore) deve essere completato entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo
    2. L'aggiornamento per il Preposto, se il suo ultimo corso risale a più di 2 anni prima dell'Accordo, deve essere fatto entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore
    3. I corsi per l'abilitazione all'uso di attrezzature specifiche (incluse tre nuove: macchine raccoglifrutta, caricatori movimentazione materiali, carroponti) e i corsi per lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, se non già conformi, devono essere conclusi entro 12 mesi dall'entrata in vigore.

In conclusione, il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 è un passo importante per riorganizzare la formazione in SSL. Le novità sulla verifica di apprendimento e, soprattutto, sull'obbligo di verifica dell'efficacia da parte del datore di lavoro, insieme alla formalizzazione della formazione a distanza e alle nuove scadenze, richiedono attenzione immediata.

Restiamo a vostra disposizione per supportarvi nell'analisi e nell'applicazione di queste importanti novità normative, garantendo la piena conformità della vostra formazione in materia di salute e sicurezza.